Le produzioni della provincia di Catania
Torna a Vino DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 agosto 1968. (G.U.R.I. 25/09/1968 n 244)
Riconoscimento della denominazione di origine controllata « Etna » bianco, rosso o rosato ed approvazione del relativo disciplinare di produzione.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 116;
Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;
Vista la domanda presentata dagli interessati, a termini dell’art. 6 del decreto del Presidente della Repub. buca sopra citato, intesa ad ottenere il riconosciment4 della denominazione di origine controllata « Etna bianco » « Etna rosso o rosato » corredata dal parere del Regione siciliana;
Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini e la proposta di disciplinare di produzione dei vini «Etna bianco » « Etna rosso o rosato » formulata da. comitato stesso e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 29 febbraio 1968, n. 56;
Viste le istanze e controdeduzioni degli interessati al parere ed alla proposta del disciplinare sopra citati;
Su proposta del Ministro per l’agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per l’industria, il commercio e l’artigianato;
Decreta:
Art. 1.
E’ riconosciuta la denominazione di origine controllata « Etna » bianco, rosso o rosato ed è approvato, nel testo annesso, vistato dai Ministri proponenti, il relativo disciplinare di produzione.
Tale denominazione è riservata ai vini che rispondono I alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione, le cui norme entrano in vigore il 1° novembre 1968.
Art. 2.
I conduttori che intendono porre in commercio il proprio prodotto, a cominciare da quello proveniente dalla vendemmia 1968, con la denominazione di origine controllata « Etna » bianco, rosso o rosato sono tenuti ad effettuare la denuncia dei rispettivi terreni vitati - ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 del decreto del - Presidente della Repubblica 24 maggio 1967, n. 506, recante norme relative all’albo dei vigneti e alla denuncia delle uve - entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, con l’osservanza delle modalità e formalità all’uopo previste dal decreto del Presidente della Repubblica sopra indicato.
Art. 3.
In deroga a quanto previsto nell’art. 2 dell’unito disciplinare - e fino al compimento di otto annate agrarie successive a quella dell’entrata in vigore del disciplinare medesimo - possono essere iscritti, a titolo transitorio, nell’albo previsto dall’art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti in cui siano presenti anche viti di vitigni diversi da quelli previsti dal suddetto art. 2, purché esse non superino il 20 % del totale delle viti.
Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza, i vigneti di cui al precedente comma, saranno cancellati d’ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione alle disposizioni di cui all’art. 2 dell’unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente Ispettorato provinciale dell’agricoltura.
Il predetto Ispettorato, compiuti i necessari accertamenti, provvede a segnalare alla locale camera di commercio le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.
Art. 4.
Al vino « Etna » bianco, rosso o rosato che alla data di entrata in vigore dell’unito disciplinare trovasi già confezionato o in corso di confezionamento in recipienti capacità non superiore a 5 litri, è concesso, dalla redatta data, un periodo di smaltimento:
di 12 mesi per il prodotto giacente pressò ditte produttrici o imbottigliatrici;
di 24 mesi per il prodotto giacente presso ditte diverse da quelle di cui sopra;
di 36 mesi per il prodotto presso il commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici.
Per il prodotto sfuso il periodo di smaltimento è ridotto a sei mesi.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzètta Ufficiale della Repubblica italiana.
Dato ad Antagnod, addì 11 agosto 1968
SARAGAT
SEDATI — COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 settembre 1968
Registro n. 14 Agricoltura e foreste, foglio n. 226.
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