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Il perché dei marchi di tutela
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La qualità, secondo l'European Organization for Quality Control, è l'insieme delle caratteristiche o degli attributi che condizionano l'idoneità a soddisfare una determinata esigenza". Secondo le norme UNI-ISO 8402 "la qualità è l'insieme delle proprietà e delle caratteristiche di un prodotto o di un servizio che conferiscono ad esso la capacità di soddisfare esigenze espresse o implicite". Secondo altri "la qualità è l'attitudine di un prodotto a soddisfare i bisogni dell'utente o ciò che è raccomandabile per il consumatore. La qualità dunque presenta un aspetto aggettivo legato alle caratteristiche intrinseche del prodotto (composizione chimica, caratteristiche nutrizionali, igieniche, strutturali misurabili e controllabili ovvero le specifiche o standard), ed un aspetto soggettivo funzione delle esigenze del consumatore, le sue attese per soddisfare i bisogni reali o presunti, impliciti o espliciti (caratteristiche sensoriali) o dell'utilizzazione del prodotto (caratteristiche tecnologiche o idoneità alla trasformazione. I prodotti agroalimentari sotto il profilo qualitativo presentano alcuni attributi peculiari: durata (deperibilità), rischio per la salute (tossicità), carattere edonistico (procurano piacere, carica socio-culturale). Le caratteristiche di qualità dei prodotti agroalimentari si possono classificare in: - Qualità alimentare, comprendente qualità nutrizionali e chimiche, edonistiche ed organolettiche, igieniche endogene (intolleranze) ed esogene (residui tossici); - Qualità d'uso o di servizio (conservazione, marketing, legislazione); - Qualità tecnologiche (idoneità a trasformazione). La globalizzazione e la crescente liberalizzazione dei mercati, hanno mutato il quadro competitivo internazionale, con la conseguente creazione di nuove situazioni nei vari comparti, specie nel settore agricolo e agroalimentare.
Ciò rappresenta un
rischio per le produzioni di massa, soprattutto per gli operatori di
dimensione economica ridotta quali quelli del nostro territorio, ma può
costituire un'opportunità
per le produzioni agroalimentari di qualità,
se sostenute da una attività di orientamento del consumatore e da una
forte politica di valorizzazione e tutela.
Pertanto, bisogna
orientare i consumatori a privilegiare la
qualità alla quantità e favorire una domanda
più consistente di prodotti agricoli o agroalimentari aventi un'origine
geografica determinata.
In campo nazionale la tutela dei prodotti agricoli nasce con il DPR 930 del 12 luglio1963, che ha previsto la istituzione della DOC e DOCG. La DOC (Denominazione di Origine Controllata) identifica i vini che sono realizzati nel rispetto del disciplinare di produzione stabilito per legge. Il disciplinare stabilisce i limiti esatti della zona geografica da cui possono provenire le uve, le caratteristiche dei terreni dei vigneti, le tecniche di coltivazione delle viti, i vitigni che possono essere impiegati e le relative percentuali, la resa massima di uva per ha, la resa di uva in vino, l'acidità, l'estratto secco. Definisce inoltre la gradazione alcolica minima, la possibilità e relativa regolamentazione della vinificazione e dell'imbottigliamento al di fuori della zona di origine, la tecnica e i tempi di invecchiamento, le pratiche particolari cui può o deve essere sottoposto il vino. La DOCG (Denominazione di Origine Controllata e Garantita), identifica i vini che, a differenza della DOC, sono stati sottoposti, prima della commercializzazione, a un esame organolettico effettuato da apposite commissioni. Queste vengono riunite dalle Camere di Commercio di competenza per accertare il particolare pregio dei vini e la rispondenza alle condizioni e ai requisiti stabiliti nei rispettivi disciplinari di produzione. Superato questo esame, vengono rilasciati al produttore dei contrassegni del Ministero dell'Agricoltura e Foreste, siglati e numerati, corrispondenti al quantitativo della partita di vino oggetto di esame, che dovranno essere posti su ogni bottiglia in modo tale che siano lacerati al momento della stappatura. La legge 164/92 nel confermare i riconoscimenti di qualità sopra indicate, ha previsto anche l'IGT Indicazione Geografica Tipica), attribuita ai vini da tavola caratterizzati da aree di produzione generalmente ampie e con disciplinare produttivo poco restrittivo. L’indicazione può essere accompagnata da altre menzioni, quali quella del vitigno. In atto sono stati riconosciuti 418 vini a DOC, a DOCG e a IGT.
Secondo l’art. 2 del
reg. 2081/92, si intende per denominazione di origine “…il nome di una
regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un Paese che
serve a designare un prodotto agricolo o alimentare originario di tale
regione, di tale luogo determinato o di tale Paese e la cui qualità o le
cui caratteristiche siano dovute essenzialmente o esclusivamente
all'ambiente geografico comprensivo dei fattori naturali ed umani e la cui
produzione, trasformazione ed elaborazione avvengano nell'area
geografica delimitata”. Si parla invece di indicazione geografica nel caso
in cui “… il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi
eccezionali, di un Paese serve a designare un prodotto agricolo o
alimentare originario di tale regione, di tale luogo determinato o di tale
Paese e di cui una determinata qualità, la reputazione o un'altra
caratteristica possa essere attribuita all'origine geografica e la cui
produzione e/o trasformazione e/o elaborazione avvengano nell'area
geografica determinata”. In breve sostanza, mentre nel caso della DOP
risulta che tutto il processo d'ottenimento di un prodotto (dalla materia
prima all’elaborazione finale) fa riferimento all’area della
denominazione, nel caso dell’IGP è sufficiente che almeno una di queste
fasi (produzione di materia prima o trasformazione o elaborazione)
riguardi la zona di denominazione. Inoltre, mentre nel caso della DOP
occorre che la qualità o le caratteristiche del prodotto siano
riconducibili all’ambiente geografico di origine, nel caso dell’IGP
potrebbe essere sufficiente il solo legame tra la reputazione del prodotto
con l’area di provenienza. Ad oggi, sono state registrate in ambito comunitario 118 denominazioni italiane Dop e Igp, le quali comprendono sia produzioni agricole che agroalimentari. Il marchio DOP è stato concesso ai prodotti: olio d'oliva Monti Iblei, olio d'oliva Monte Etna, uva di Mazzarrone, ficodindia del Monte Etna. E' in corso la procedura per l'ottenimento della DOP per l'oliva da tavola "Nocellare Etnea". Il marchio IGP è stato concesso al prodotto Vino di Sicilia.
La registrazione
della denominazione nell’Albo comunitario permette:
- qualsiasi altra
indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all’origine,
alla natura o alle qualità essenziali dei prodotti; Il perché dei marchi di tutela (*)
L’Unione Europea con
l’emanazione del regolamento 2081/92 ha inteso tutelare da fenomeni di
imitazione e concorrenza sleale i produttori delle aree rurali cui fanno
riferimento i prodotti che possono fregiarsi dei marchi DOP e IGP, e
fornire ai consumatori un'informazione affidabile – in relazione
all’origine ed alla provenienza - circa tali prodotti.
L'acquisto di tali
prodotti, dapprima prerogativa dei consumatori solamente locali o dei
turisti che visitavano le zone di produzione, oggi sull’onda della
notorietà e del successo di mercato che tali prodotti stanno conoscendo, è
possibile reperire tali prodotti sia nei negozi di dettaglio tradizionali
sia nei punti vendita della grande distribuzione. La stessa, con una serie
di iniziative sul tema dei prodotti tipici a denominazione di origine, ha
favorito la conoscenza di tali prodotti da parte del consumatore, che
individua proprio in tale soggetto economico il principale referente per
tali acquisti.
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